Art. 17.
(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni).

      1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.